A partire da maggio 2019, tutte le aziende che hanno più di quattro (4) lavoratori devono incorporare un servizio di prevenzione e salute sul lavoro, secondo questo regolamento, il costo associato a questo servizio sarà assunto dall’azienda che deve includere nel proprio organico il prestazione prestata da tali professionisti. Tale disciplina è stata emanata nel maggio 2014 dal Decreto n. 127, che stabilisce che le aziende con una busta paga superiore a trecento (300) lavoratori devono disporre di una prestazione composta da almeno un medico (incluso nel proprio personale) e di un Tecnico della prevenzione o di un Tecnologo in materia di salute del lavoro, eventualmente integrati da uno Psicologo o da personale infermieristico, mentre le aziende che hanno tra i cinquanta (50) e i trecento (300) dipendenti avranno la possibilità di contrattare un servizio esterno che soddisfi le stesse caratteristiche e servizi con almeno uno Nessun intervento minimo trimestrale, quanto sopra si applicherà alle stesse condizioni per le aziende che hanno tra i cinque (5) ei cinquanta (50) addetti, saranno escluse dalla normativa quelle con meno di cinque (5) addetti. Sebbene l’applicazione della normativa copra tutti i rami di attività del Paese, il Potere Esecutivo ha indicato che saranno progressivamente determinati gli ambiti in cui sarà applicata. L’azienda, fermo restando l’intervento del lavoratore, parimenti saranno i costi assunti dai datori di lavoro, la supervisione e il controllo del servizio saranno a carico dell’Ispettorato generale del lavoro e della previdenza sociale, le sanzioni per l’inosservanza sono l’ammonizione, la sanzione o la clausola transattiva.
Relazione sull’incorporazione in società private di un Tecnico della prevenzione
A partir de mayo de 2019 todas las empresas que cuenten con más de cuatro (4) trabajadores deberán incorporar un servicio de prevención y ...