a) Esenzione dal reddito derivante dalla prima vendita delle abitazioni promosse ai fini dell'imposta sul reddito delle attività economiche (IRAE), a condizione che detta vendita avvenga entro un massimo di nove (9) anni dall'anno in cui finire il lavoro.
b) Esenzione dall'imposta sul patrimonio netto, per le opere in corso di realizzazione (terreni e migliorie) alla fine dell'anno in cui è stata presentata la domanda di esenzione e per gli anni successivi fino all'anno di fine lavori.
c) Le abitazioni finite, la cui destinazione è l'alienazione, saranno esenti dall'imposta sul patrimonio nell'anno in cui i lavori saranno ultimati e per i tre (3) anni successivi.
d) Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), sulla prima cessione degli alloggi e rimborso dell'imposta inclusa negli acquisti sul mercato di beni e servizi destinati ad integrare il costo diretto degli stessi.
e) Esenzione dall'IVA sull'importazione di beni destinati ad essere incorporati in opere civili.
f) Esenzione dall'imposta sui trasferimenti di proprietà, applicabile al soggetto alienante e acquirente nella prima alienazione, purché detta alienazione sia maturata fino a un massimo di nove (9) anni dall'anno in cui l'opera è ultimata.
g) Se le abitazioni sono destinate alla locazione, esenzione ai fini IRAE dei canoni di locazione, durante l'anno in cui i lavori sono terminati e nei successivi nove (9) mesi come indicato:
100% del reddito generato dall'affitto di abitazioni ubicate nelle zone determinate dal MVOTMA o quando l'affitto viene effettuato tramite il Fondo di Garanzia Affitto che soddisfa i requisiti richiesti.
60% del reddito generato dall'affitto di case ubicate nelle aree determinate dalla MVOTMA.
h) In caso di locazione delle abitazioni, esenzione dall'imposta sul patrimonio per l'anno in cui i lavori terminano. Per i successivi nove (9) anni fiscali, la suddetta esenzione opererà in ogni anno fiscale, a condizione che nello stesso anno fiscale le case siano state affittate per almeno sei (6) mesi.